Di che cosa stiamo parlando

17 agosto 2009

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Mentre ero in vacanza all’estero, in Italia è successo qualcosa che per me è doppiamente interessante dal momento che riguarda il diritto e il rapporto fra Stato e religione.

È stata infatti pubblicata la sentenza del TAR Lazio con cui sono stati decisi i ricorsi riuniti nn. 4297/2007 e 5712/2008 R.G.

E che roba è?

È la sentenza che avrebbe fatto gridare al mons. Diego Coletti (presidente della Commissione episcopale per l’educazione cattolica, la scuola e l’università) al “più bieco illuminismo che vuole la cancellazione di tutte le identità“ (anche se, a quanto pare, la frase deriverebbe da una semplificazione sensazionalistica ed il pensiero, anche se non molto diverso, sarebbe un po’ più articolato). È la sentenza con cui sono state annullate due oredinanze ministeriali con le quali si stabiliva che gli insegnanti di religione e quelli delle materie alternative partecipassero agli scrutini per l’attribuzione dei crediti scolastici per gli studenti che si avvalevano di tali insegnamenti.

Siccome molto è già stato detto e scritto, e la maggior parte delle cose sono affermazioni, giuste o sbagliate, del tutto slegate dalla realtà dei fatti, ho deciso di approfondire l’argomento e di fare, per me e per chi lo ritiene utile, questo post in cui si sistemano un po’ di concetti. Altrove le considerazioni personali.

Dunque.

In Italia, come sa chiunque sia andato a scuola dal 1929 ad oggi, è previsto che in tutte le scuole pubbliche si tengano lezioni settimanali di insegnamento della religione cattolica.

Nell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole si è passati attraverso vari gradi, e si naviga ancora per molti versi nell’ambiguità: viene infatti insegnata la fede cattolica, che viene trattata sostanzialmente come una qualsiasi altra materia, ma a differenza delle altre materie la frequenza delle lezioni non è obbligatoria ed in teoria non dovrebbe “fare media”.

Giusto per capirsi, con un esempio, su come le cose sono organizzate: uno studente di un liceo classico deve apprendere, durante l’ora di geometria, nozioni come “il piano euclideo: relazioni tra rette, congruenza di figure, poligoni e loro proprietà” e imparare a fare cose come “calcolare perimetri e aree” o “realizzare costruzioni geometriche elementari utilizzando anche strumenti informatici”; quello stesso studente deve apprendere durante l’ora di religione nozioni come “Gesù, il Figlio di Dio che si è fatto uomo: vita, annuncio del Regno, morte e risurrezione, mistero della sua persona nella comprensione della Chiesa” e imparare a fare cose come “individuare in Gesù Cristo i tratti fondamentali della rivelazione di Dio, fonte della vita e dell’amore, ricco di misericordia ” o “argomentare una risposta a critiche ed obiezioni formulate sulla credibilità della religione cristiana”. Il tutto come da programmi ministeriali (o, come vengono chiamati adesso, i Piani degli studi e Obiettivi specifici di apprendimento).

La differenza, a livello di organizzazione, è che, mentre attualmente gli studenti sono bbligati a studiare la geometria, se invece non intendono frequentare l’ora di religione cattolica, possono non farlo e devono in tal caso scegliere fra: frequentare corsi alternativi; dedicarsi allo studio personale assistito o non assistito; uscire dall’istituto scolastico.

Le ordinanze ministeriali di cui si occupa la sentenza del TAR prevedevano sostanzialmente che gli insegnanti di religione o della materia alternativa partecipassero agli scrutini per l’assegnazione del credito scolastico.

Questa cosa dei crediti scolastici ho dovuto studiarmela, perché ai miei tempi non c’era e non ho figli in età scolare, e facevo confusione fra crediti scolastici e crediti formativi. In sostanza adesso il voto finale dell’esame di maturità (si dovrebbe dire “esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore” ma mi fa schifo solo a pensarci) va fino a un massimo di 100 punti: fino a 45 punti dipendono dagli scritti, fino a 30 punti dipendono dagli orali, fino a 25 punti dipendono dai crediti scolastici. I crediti scolastici sono a loro volta dei punti che vengono attribuiti di anno in anno sulla base dalla media dei voti dell’anno stesso; a seconda della media si applica una “banda di oscillazione” fra un minimo e un massimo. Per esempio: se la media matematica di tutti i voti del primo anno del triennio è maggiore di 6 e inferiore o uguale a 7, la banda di oscillazione è fra 4 e 5 punti di credito scolastico.

E come si fa a decidere fra 4 e 5 punti?

Ecco, è tutto qui il nocciolo della faccenda: si decide in consiglio di classe valutando se complessivamente lo studente merita il punteggio più alto o quello più basso, e per far ciò si tiene conto degli eventuali crediti formativi (dati da attività extrascolastiche) e dei pareri dei docenti. Secondo le circolari ministeriali in questione (che, per inciso, – e qui ci sarebbe da fare un altro post chilometrico – sono state eemanata dal Ministro Fioroni, ex DC, laureato all’Università Cattolica del Sacro Cuore, ora PD, ministro dell’Istruzione nel governo Prodi, ex DC, laureato all’Università Cattolica del Sacro Cuore, ora PD) a queste deliberazioni del consiglio di classe “i docenti che svolgono l’insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo”.

Cosa significa? Significa, secondo quanto hanno sostenuto i ricorrenti (almeno per quanto è dato di capire dalla sentenza) che chi fa l’ora di religione o l’ora di materia alternativa ha un insegnante in più in consiglio di classe, e quindi una voce potenzialmente favorevole ad un credito scolastico più alto, mentre chi decide di non fare né l’ora di religione né quella alternativa, ma semplicemente di uscirsene dalla scuola ha un insegnante di meno.

Questi i fatti.

E su tutto questo cos’ha detto la sentenza del TAR?

Ha detto sostanzialmente che è sbagliato il presupposto di partenza del ragionamento che sta alla base delle ordinanze impugnate, ovverosia che l’insegnamento della religione sia paragonabile all’insegnamento delle altre materie. A differenza di tutte le altre materie l’insegnamento della religione riguarda infatti non il sapere e la conoscenza ma la fede e la coscienza. Una cosa è infatti pretendere che uno studente sappia calcolare il perimetro di un triangolo equilatero di data altezza, e una cosa diversa è pretendere che sappia spiegare con argomenti convincenti perché i musulmani, gli ebrei o gli atei sbagliano mentre i cristiani hanno ragione. È quindi illegittimo e sbagliato trattare il profitto nella materia scolastica “religione” come il profitto nelle altre materie.

Infatti, ricorda il TAR, la legge prevede che non esista alcun “voto di religione”, che non compare neppure in pagella, ma che esista solo un separato giudizio (una “speciale nota” la chiama la legge), che non fa media e che serve a dar conto dei risultati ottenuti da chi ha ritenuto di seguire i corsi.

È un po’ come dire (questo lo aggiungo io per chiarire il concetto) che lo Stato, riconosciuto il valore della religione e l’importanza ed il peso sociale della religione cattolica in particolare, mette a disposizione le proprie risorse e le proprie infrastrutture scolastiche per dare, a chi ne è interessato, una possibilità di approfondimento religioso, ma che però tale approfondimento deve rimanere separato e indipendente dall’attività scolastica vera e propria.

È poi anche illegittimo e sbagliato ritenere, aggiunge il TAR, che chi decide di frequentare l’ora di religione o l’ora alternativa meriti un trattamento diverso rispetto a chi decide di non frequentare nessuna delle due e preferisca uscire di scuola, quasi che i primi fossero da premiare perché fanno uno sforzo in più mentre il terzo no perché è uno scansafatiche: se infatti la scelta dell’ora di religione è libera, come è giunto (e previsto dalla legge) che sia, allora ciò deve necessariamente significare che chi decide di non avvalersene non debba essere trattato in modo diverso sotto nessun aspetto rispetto agli altri.

Tutto ciò senza contare che la scelta della c.d. materia alternativa in molti casi è meramente teorica siccome gli istituti scolastici non attivano i corsi per mancanza di fondi.

Quindi, conclude il TAR, siccome le ordinanze ministeriali impugnate sono in contrasto con la lettera c) dell’articolo 9 della legge 121 del 1985, per cui l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non può “dar luogo ad alcuna forma di discriminazione”, le ordinanze stesse vanno annullate. Tutto ciò non per scelta ideologica e preconcetta, ma in base alla legge, alla costituzione ed alle sentenze che si sono susseguite sul tema.

Niente di più, niente di meno.

Questi i presupposti, l’oggetto e la conclusione della storia.

Visto tutto questo, le lamentazioni sulla discriminazione degli insegnanti di religione, sulla persecuzione ai danni dei cattolici, sull’eliminazione delle diversità ecc., sono semplicemente incomprensibili, per non dire pretestuose o in malafede.

Ma allora si tratta di minuzie insignificanti? Neanche per idea, si tratta di pilastri fondamentali della società, ma di questo nei post con le mie considerazioni.

Una postilla tecnica per quanto riguarda la sentenza: i ricorrenti avevano chiesto al TAR Lazio di sospendere l’efficacia delle ordinanze ancora prima di annullarle con sentenza, e il TAR Lazio aveva accolto tale richiesta ritenendo che, anche senza approfondire l’esame, le argomentazioni dei ricorrenti erano almeno superficialmente condivisibili. Poi il TAR ha confermato questa sua posizione anche nella sentenza. Nel frattempo però il Consiglio di Stato aveva già deciso sull’appello proposto contro il provvedimento di sospensione, e lo aveva revocato facendo una valutazione sommaria del tutto opposta a quella del TAR. Adesso la sentenza finale del TAR verrà impugnata dal Ministro Gelimini. Davanti al Consiglio di Stato.

Ceterum censeo Silvium Berlusconi esse destitendum.

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